Lo stabilisce un’importante sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (massimo organo della giustizia amministrativa), in data 10.5.2011, ha definitivamente messo la parola fine alla controversa questione della ammissibilità alla regolarizzazione 2009 di colf e badanti degli stranieri condannati per non avere eseguito le espulsioni (si tratta di un meccanismo complesso della legge Bossi-Fini secondo cui lo straniero espulso deve allontanarsi immediatamente e se non lo fa viene arrestato e penalmente punito).Secondo una circolare del Capo della polizia non poteva beneficiare della regolarizzazione lo straniero che aveva avuto una condanna di quel tipo. Sulla questione la giurisprudenza si è divisa sino alla decisione di ieri dell’Adunanza Plenaria che ha deciso la non ostatività di quei tipi di condanna. La decisione giunge dopo la nota sentenza della Corte di giustizia dell’U.E. del 28 aprile scorso che ha decretato il de profundis dei reati della Bossi-Fini di inosservanza della espulsione, in quanto
incompatibili con la disciplina comunitaria delle decisioni di rimpatrio. Conseguentemente il Consiglio di Stato, ritenendo abolito tale reato ha deciso che le relative condanne non possono essere ostative alla regolarizzazione del 2009. Termina così felicemente l’odissea – durata oltre un anno e mezzo – di colf, badanti e datori di lavoro (italiani e non) che potranno finalmente regolarizzare i loro rapporti di lavoro e, con essi, evitare le pesanti sanzioni penali, amministrative e contributive.Tale decisione si inserisce felicemente nel novero dei provvedimenti giudiziari che hanno cassato talune innovazioni fortemente volute dall’attuale compagine governativa in materia di immigrazione:
aggravante di clandestinità: dichiarata incostituzionale nel 2010,
omessa esibizione del permesso di soggiorno da parte di irregolari: abolitio criminis ad
opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione il 24.2.1011,
reato di disobbedienza all’ordine di allontanamento: incompatibile col diritto europeo e
pertanto abolito per opera della CGE e di tre sentenze della Corte di cassazione del 28 aprile,
esclusione dalla sanatoria del 2009 per “doppia espulsione”: illegittima ad opera del Consiglio di Stato.
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione